Certificato di agibilità

Ultima modifica 3 marzo 2023

Descrizione
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Il certificato di agibilità è necessario per gli edifici, o parti di essi, destinati alla permanenza dell'uomo, sia nel caso di semplice frequentazione (es. ambienti di lavoro), sia nel caso di soggiorno prolungato (es. abitazione).
Con riferimento agli interventi sopracitati, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Documentazione
Occorre presentare, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, apposita domanda in bollo corredata da:

1.Documentazione catastale: copia della dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'edificio, restituita dagli uffici catastali con attestazione dell'avvenuta presentazione;
2.Documentazione relativa agli Impianti: dichiarazione delle imprese installatrici, che attestano la conformità degli impianti installati relativi a:

  • Impianto elettrico
  • Impianti elettronici (antifurto, citofono)
  • Impianto Protezione scariche atmosferiche
  • Impianto Riscaldamento e climatizzazione
  • Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili
  • Impianto radiotelevisivo
  • Impianto protezione antincendio
  • Impianto idrico
  • Impianto gas
     

Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito della dichiarazione di conformità deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito degli atti di conformità degli impianti.
3.Documentazione relativa all'isolamento termico: dichiarazione dell'impresa esecutrice, attestante l'osservanza delle disposizioni della L. 09/01/1991 n. 10 e relativi regolamenti di attuazione, in materia di contenimento dei consumi energetici;
Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito della dichiarazione di conformità deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all'osservanza delle disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici.
4. Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi:
Deve essere allegato il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di SONDRIO, oppure;
si allega copia della dichiarazione di inizio attività, ai sensi del D.P.R. 12/01/1998 numero 37, con riferimento prot. VV.F.
(n° _____/______ del ____);
Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito deve essere allegata dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato di prevenzione incendi.
5. Documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato:
Deve essere allegato il certificato di collaudo statico asseverato previsto dall'art. 67 comma 8 del D.P.R. Numero 380/01, per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura metallica, oppure; deve essere fornita indicazione che certificato di collaudo statico è già stato depositato allo Sportello per l'Edilizia in data _____ e Prot. numero _____________;
Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito deve essere allegata dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito del collaudo statico.
6. Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche: dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato, resa sotto forma di perizia giurata, delle opere realizzate in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata nell'art. 11 del D.M. LL.PP. numero 236 del 14/06/89 e art. 77 del D.P.R. Numero 380/01 per gli edifici privati, e art. 82 del D.P.R. Numero 380/01 per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico;
Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito deve essere allegata dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà di adeguamento delle opere in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
7. Documentazione relativa all'anagrafe delle unità immobiliari: scheda relativa alla consistenza dei vani / numerazione unità immobiliari / autorimesse e posti auto.
8. Dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti

Tempi 30 giorni dalla ricezione della domanda previa eventuale ispezione dell’edificio da parte del tecnico istruttore. In caso di richiesta di documentazione integrativa, tale termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni.
Trascorso il termine sopraindicato l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/01. In caso di autodichiarazione di conformità igienico sanitaria, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.

Normativa
Normativa Nazionale
DPR 6 giugno 2001 n. 380
Legge 5 febbraio 1992 n. 104
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Legge 26 marzo 1990 n. 46
Legge 9 gennaio 1989 n. 13
Legge 28 febbraio 1985 n. 47
Legge 5 novembre 1971 n. 1086

Normativa Regionale
Regolamentazione Comunale
Regolamento edilizio
 
Informazioni
Ufficio Tecnico Comunale

Sede
Piazza Cavour, 18 – 23037 Tirano

Orario al pubblico
Dal lunedì al venerdì 8.45 - 12.15 e lunedì 14.30 - 16.30

Capo Settore Edilizia privata ed Urbanistica
Dorsa Geom. Mariangela - Tel. 0342708342
E-mail: m.dorsa@comune.tirano.so.it     

Bana Geom. Luca - Tel. 0342708337
E-mail: l.bana@comune.tirano.so.it   


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