Passaggio di proprietà veicoli

Ultima modifica 28 gennaio 2023

Con il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2006, n. 248), sono state introdotte varie novità che coinvolgono le Amministrazioni Comunali, tra queste sono previste le nuove regole in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati. l beni mobili registrati sono tutti i mezzi dotati di libretto di circolazione e comunque superiori a 50 cc di cilindrata, compresi camion, rimorchi e natanti.

Non è più necessario, ma consentito, ricorrere al notaio per i passaggi di proprietà di veicoli e rimorchi, ma è sufficiente recarsi in Comune all'Ufficio Anagrafe e non solo quello di residenza del venditore o ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista (Sta), per chiedere l'autentica della sottoscrizione sulla dichiarazione di vendita dei beni mobili.

Gli sportelli anagrafici dei Comuni possono esclusivamente autenticare la sottoscrizione del venditore in calce agli atti già compilati, mentre gli sportelli telematici dell'automobilista (Pra, Aci e agenzie di pratiche auto) oltre a ciò, possono offrire consulenza completa per la compilazione o il controllo di atti e documenti.

Cosa serve

Il venditore deve presentarsi personalmente con un documento d'identità valido e il certificato di proprietà (in mancanza il foglio complementare) già compilato nella parte sul retro con i dati dell'acquirente e l'importo della vendita

Costo

L'autentica della sottoscrizione ha un costo (obbligatorio per legge) di € 16,00 per imposta di bollo + € 0,52 per diritti di segreteria.

Avvertenze

Sarà necessario poi registrare il passaggio di proprietà all'ACl - Ufficio PRA e aggiornare la carta di circolazione, entro 60 giorni dalla data dell'autentica della sottoscrizione sull'atto di vendita.

Si avverte, infine, che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 3/2006 in data 27 ottobre 2006, ha precisato che al dipendente comunale compete unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, rimanendo esclusa, pertanto, qualsiasi attività di accertamento o valutazione riguardanti il contenuto dell'atto.

Ufficio di riferimento

Ufficio Anagrafe


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