Separazione e Divorzio

Ultima modifica 28 gennaio 2023

Dall'11 dicembre 2014 è possibile effettuare le pratiche di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio davanti all'avvocato o all'Ufficiale di Stato Civile.

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

La Legge n. 162/2014 prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Per poter presentare domanda di divorzio, ai sensi dell'art. 3 co. 2 L. n. 898/1970, modif. legge 22.04.2015, n. 55, la separazione deve essere avvenuta almeno da:

  • dodici mesi (nella separazione giudiziale) dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
  • sei mesi (nella separazione consensuale) dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
  • sei mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art. 6 Legge n. 162/2014);
  • sei mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 Legge n. 162/2014) se confermato.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero)

La documentazione può essere inoltrata dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.tirano@legalmail.it

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Di seguito le modalità di presentazione della richiesta di separazione o divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 162/2014.

Può essere presentata:

  • nel comune di residenza di uno dei coniugi
  • nel comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio a seguito di celebrazione
  • nel comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
  • nel comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all'estero

Condizioni

La coppia non deve avere:

  • figli minori
  • figli maggiorenni incapaci
  • figli portatori di handicap grave(art.3. co. 3, L.104/1992)
  • figli economicamente non autosufficienti

Per poter presentare domanda di divorzio, ai sensi dell'art. 3 co. 2 L. n. 898/1970, modif. legge 22.04.2015, n. 55, la separazione deve essere avvenuta almeno da:

  • dodici mesi (nella separazione giudiziale) dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
  • sei mesi (nella separazione consensuale) dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
  • sei mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art. 6 Legge n. 162/2014);
  • sei mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 Legge n. 162/2014) se confermato.

Procedura

Per avviare la procedura di separazione o di divorzio i coniugi devono presentare richiesta utilizzando il modello allegato.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile la di volersi separare o divorziare; la dichiarazione è soggetta al pagamento di un diritto fisso stabilito con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale in € 16.00.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo.

Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo .
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarzioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.

Note

Figli maggiorenni incapaci

Per quanto attiene alla condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).

Sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale ossia trasferimenti di beni immobili, mobili o somme di denaro

In assenza di specifiche indicazioni normative, va esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale di stato civile qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio l'uso della casa coniugale.

Uffico di competenza

Ufficio Stato Civile

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