Combustione residui vegetali agricoli e forestali

Ultima modifica 25 marzo 2024

Ai sensi della deliberazione della giunta regionale della lombardia n. 7095/2017 la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali, nei comuni al di sopra dei 200 m e situati all'interno di una Comunita Montana, è consentita tutto l'anno per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, alle seguenti condizioni:

  • solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria (es. terreni terrazzati) e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti;
  • piccoli cumuli inferiori a tre metri steri al giorno per ettaro per finalità ammendanti dei terreni: la pratica deve ritenersi comunque come residuale e non prassi gestionale agricola
  • previa verifica attraverso il sito ufficiale di ARPA Lombardia - servizio meteorologico, che le condizioni meteo nella giornata in cui si effettua la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera
  • previa verifica attraverso il sito ufficiale della Protezione Civile di Regione Lombardia se non presente l'avviso di allerta per rischio incendi. In tal caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.

Si ricorda che è possibile conferire i sottoprodotti delle lavorazioni agricole (ramaglie vite, kiwi, piccole potature) presso la locale Centrale di Teleriscaldamento, previa autodichiarazione e richiesta di autorizzazione presso gli uffici di via Polveriera 50 (0342 706278 - tcvvv@pec.it).

I residui del verde urbano (es. sfalci, potature, siepi) rientrano tra i rifiuti e dunque non possono mai essere smaltiti tramite combustione.
In particolare, i materiali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico o di quello privato “fai da te” sono qualificati come rifiuti urbani, mentre quelli prodotti dalla manutenzione del verde privato eseguita da un’impresa sono classificati come rifiuti speciali.

SANZIONI

Il quadro sanzionatorio derivante dalla normativa statale in caso di combustione di residui vegetali prevede:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per l’accensione del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata se si stratta di residui vegetali qualificabili quali rifiuti urbani (articolo 184, co. 2, del D.Lgs. 152/2006) - (combinato disposto dell’art. 255 e dell’art. 256-bis D.Lgs 152/06);
  • l’arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro per l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento quindi anche combustione, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs 152/06) come i rifiuti da attività agricole e agro-industriali di cui all’art. 2135 c.c.;
  • ai rifiuti vegetali non si applica, in generale, il reato penale previsto dall’art. 256 bis; tuttavia, se la combustione non riguarda solo rifiuti vegetali ma anche altri tipi di rifiuto (es. plastiche, vernici) si può applicare il reato di combustione illecita di rifiuti con relative sanzioni (art. 256 bis);
  • nel caso di combustione durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regioni (divieto assoluto) si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

La normativa regionale, in violazione della DGR n. 7095/2017, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa individuata dall’art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008 e s.m.i. per un importo variabile da 102,60 a 615,60 euro.

Per maggiori informazioni scarica l'avviso di Regione Lombardia sotto.

 

Combustioni all'aperto dei residui vegetali - Avviso Regione Lombardia
06-03-2023

Allegato 469.25 KB formato pdf

DGR+7095+del+18-09-2017
06-03-2023

Allegato 916.58 KB formato pdf


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