Convivenze di fatto

Ultima modifica 28 gennaio 2023

Che cos'è

La legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" entrata in vigore il 5 giugno 2016 disciplina le “convivenza di fatto”.

La legge, che si compone di un unico articolo, al comma 36 definisce "conviventi di fatto ” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un 'unione civile.

Requisiti

Si intendono, pertanto, conviventi di fatto due persone, di qualunque sesso:

  • Maggiorenni
  • Coabitanti
  • Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • Non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile tra loro o con latre persone

Modalità di presentazione della domanda

La procedura prevede che la convivenza di fatto si costituisca con una apposita dichiarazione resa all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza.

La dichiarazione di convivenza potrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento posteriore.

Le dichiarazioni possono essere presentate direttamente allo sportello di Anagrafe, durante l'orario di apertura al pubblico, ovvero inviato per raccomandata, per fax o per via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o pec;
  • che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
  • che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d’identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.

I recapiti a cui inviare la dichiarazione sono i seguenti:

In ogni caso devono essere utilizzati i modelli disponibili qui sotto e deve essere allegato un documento di identità valido del dichiarante, in forma cartacea o scansionata. Se la dichiarazione è resa presentandosi personalmente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe non è necessario compilare la dichiarazione su modello ministeriale in quanto la pratica verrà immediatamente inserita nel sistema informatico dell'ente.

Tempi e iter della pratica

L’iscrizione delle convivenze di fatto verrà eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed in particolare, dagli artt. 4 e 13 del dpr n. 223/1989.

Effetti della dichiarazione di convivenza di fatto

In base alla nuova legge, i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
    - in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute;
    - in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
  • nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
  • hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
  • uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
  • hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

L'ufficiale d'anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.

Regime patrimoniale

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.

I contratti di convivenza possono essere trasmessi da avvocati e notai tramite Posta Elettronica Certificata.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato (con le medesime modalità) in qualunque momento nel corso della convivenza.

Ufficio di competenza

Ufficio Anagrafe

Modulistica


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot
Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy